2); – che, in aggiunta a quanto sopra, all’art 11) delle Condizioni Generali del contratto in oggetto veniva espressamente indicato il criterio di computo del tasso di mora e veniva altresì precisato che nel caso in cui il tasso di mora avesse superato il tasso soglia, il primo sarebbe stato ridotto nel rispetto del secondo sulla base di una formula ivi descritta (doc. 9.2 della Delibera CICR del 4.3.2003, che demanda alla Banca d’Italia di individuare le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, sussisteva quest’obbligo. ____________ CF: ____________ fax: _____________ p.e.c. Mass. XM 1000 completo di accessori; – che la società R. S.R.L. Sennonché è da osservare che, tale capitalizzazione è consentita dall’art. in tal senso: Cass. 3.6. di Milano, per in contratti di leasing, l’indicatore sintetico di costo di cui è richiesta l’esplicitazione all’interno del contratto è rappresentato dal tasso interno di attualizzazione, o tasso leasing, che risulta chiaramente indicato nel contratto in questione (doc. Pertanto la normativa della separazione giudiziale è affidata non alle leggi ordinarie ma ad una legge speciale che prevede che il giudice emetta immediatamente una disciplina cogente (cioè che i coniugi sono obbligati a rispettare) prima dell’istruttoria e che l’istruttoria cominci dopo. 2 Cost. Senonché, come si è accennato pocanzi, nelle proprie conclusioni definitive la parte attrice opponente non ha reiterato l’istanza di ammissione delle prove dedotte nella memoria depositata ai sensi dell’art. endobj 6, 7 e 8), quest’ultima non comunicava alcuna possibilità di vendere il mezzo oggetto del contratto di leasing ad un prezzo di Euro 40.000,00 ma si era semplicemente limitata a formulare una proposta transattiva, a saldo e stralcio, per detto valore; – che tale proposta, a fronte del maggior debito, all’epoca pari ad Euro 69.637,46, non veniva accettata dalla convenuta opposta; – che la mancata adesione alla proposta non poteva essere vista come una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede in quando la Banca manifestava una sua scelta su valutazioni di carattere economico, prive di qualsiasi riflesso giuridico; – che riguardo alla segnalazione alla Centrale dei Rischi la Banca rilevava come ogni mese gli intermediari inviino alla Centrale Rischi i rapporti di credito con i propri clienti e altresì sono tenuti a informare tempestivamente gli eventi che interessano la propria clientela, dando luogo a comunicazioni inframensili riguardanti dati di natura strettamente qualitativa; – che questa procedura viene fatta in modo tale che tutti gli intermediari abbiano un quadro generale della posizione finanziaria di ogni singolo cliente e diano conferma della effettiva sofferenza degli stessi; – che la condotta assunta dalla parte attrice opponente può configurarsi come temeraria. in via riconvenzionale . È così che la costruzione della categoria degli enemy combatants ha tolto a costoro, dopo l'11 settembre, ogni diritto a un giusto processo, ad una normale istruttoria, all'assistenza di un avvocato, ad un regolare dibattimento. in tal senso: Cass. n. 45/2001 pag. : ________________che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata da intendersi apposta in calce al presente atto - Convenuto- Contro ____________ CF: ____________ rapp.to e difeso dall'Avv. ; è teoricamente possibile la coesistenza di una pronuncia di condanna ai sensi dell’art. proposta dalla parte convenuta opposta. come per legge.”, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE. e C.P.A. I, 28 settembre 2017, n. 4555 in www.expartecreditoris.it; Tribunale Bergamo 25 luglio 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Bologna sez. civile, sez. The NFL season has reached it’s conclusion with Tampa Bay’s Super Bowl win and for Dallas Cowboy’s fans, that means another year without their squad in the big game. uniforme, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti) oppure variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. controversia opportunamente graduando le proprie richieste). III, 27 ottobre 2016 n. 2646, in Guida al diritto 2017, 10, 64; Tribunale Mantova sez. Nel caso di specie, non avendo la parte attrice opponente riproposto l’istanza di ammissione della CTU in sede di precisazione delle conclusioni, la stessa deve intendersi tacitamente rinunciata. Non risulta, infatti, che la parte attrice opponente soccombente abbia agito con mala fede o colpa grave. 4.2. alla “francese” avrebbe determinato un’illegittima capitalizzazione composta degli interessi. civile, sez. Finalità istruttorie e struttura dei giudizi di separazione e divorzio Nei processi di separazione e divorzio l’attività istruttoria presenta una serie di rilevanti pecu-liarità e una connotazione specifica rispetto al modello ordinario di cognizione. 189, 345 e 346 c.p.c l’istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, ha precisato che tale interpretazione non contrasta con gli art. – 13. 140/2012, oltre IVA e Edoardo DI CAPUA. e per l’effetto, dichiarare tenuta e condannare la BANCA LEASING S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni residuati al conchiudente, che si chiede vengano liquidati in via equitativa dal Giudice;  in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale, maggiorata dei rimborsi forfettari, accessori fiscali e previdenziali come per legge”. 3) Rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. Difatti l’obbligo per gli intermediari di rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente è stato previsto dall’art. xxx/2016 Ingiunzione, nr. Si è costituita ritualmente e tempestivamente la parte convenuta opposta, depositando telematicamente comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. Con riguardo alle deduzioni istruttorie, nelle proprie conclusioni definitive la parte attrice opponente si è limitata a riprodurre quando indicato genericamente in citazione: “previa ammissione dei mezzi di prova che si renderanno necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad integrazione di quelli documentali già offerti, riservata comunque ogni più opportuna deduzione, produzione ovvero istanza nei termini di rito che sin da ora se ne chiede la concessione” (cfr. 2); – che non può essere operato un cumulo fra interessi corrispettivi e moratori ai fini del calcolo dell’usura; – che, diversamente da quanto affermato da parte attrice opponente, il contratto in questione non ha natura traslativa ma bensì di godimento e pertanto deve essere ricondotto nell’ambito dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, con conseguente inefficacia dell’art. II, 31 ottobre 2014 n. 5151 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Salerno, 27 marzo 2015 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2015). nella causa civile iscritta al n. omissis/2016 R.G. 1 0 obj In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. 117 T.U.B. 3.8. 117 TUB. Sul punto, possono richiamarsi le seguenti più recenti pronunce: Tribunale Brescia, 11 ottobre 2017 in Redazione Giuffrè 2018; Tribunale Torino, sez. <>>> In via istruttoria: - Ammettersi prova per interpello e per testi sui capitoli di prova che verrano formulati nell’assegnado termine, riservata ogni ulteriore deduzione ed istanza ai sensi e per gli effetti dell’art. Entrambe le parti hanno quindi chiesto la concessione dei termini perentori previsti dall’art. endobj 08 marzo 2018 n. 37). in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 29 agosto 1998, n. 8596, 1807). 96 commi 1 e 3 c.p.c.” (cfr. Dunque, la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate (e non possono essere riproposte in appello); e tale onere non è assolto neppure attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte (cfr. Walter Giacomo Caturano, CORSO ONLINE: I riflessi della pandemia sulle Esecuzioni Immobiliari, “Dialoghi in emergenza”: la pandemia osservata attraverso la “lente” del giurista, Rimesse bancarie ed eccezione di prescrizione – Convegno del 24 febbraio 2020 presso la CCIAA di Salerno, USURA, ANATOCISMO: TEORIE, CASI, SOLUZIONI – Il convegno di Studi Bancari, I derivati finanziari per l’impresa e negli enti pubblici, LE IMITAZIONI GRAFICHE INSIDIOSE: PRESENTAZIONE DEL CASO D’ISLANDA, Tavola rotonda dei giudici sul contenzioso bancario – Venezia, 28 ottobre 2019, CONVEGNO “L’USURA BANCARIA”: l’impegno a promuovere una riforma organica del sistema, Fiera del Credito – Milano, 12-13 giugno 2019, “Strategie di difesa per la banca nelle liti con i clienti”, “Tavola rotonda sul contenzioso bancario-orientamenti giurisprudenziali”, LA GESTIONE DEL CREDITO BANCARIO – IL MERCATO DEI NON PERFORMING LOANS (NPLs) – IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA E NUOVE OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI – 17.12.2018 Piazzale delle Belle Arti, 2 Roma, USURA: TEMI ATTUALI DEL CONTENZIOSO – MILANO, 25.01.2018 – CENTRO CONGRESSI PALAZZO STELLINE, La disciplina del leasing alla luce della Legge Concorrenza -Milano, 9 novembre 2017 Grand Hotel et de Milan, RISOLVERE I CONTENZIOSI BANCARI PER RISOLVERE LA CRISI: GLI NPL – MERCOLEDI 24 MAGGIO – VENEZIA – UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI, NULLITÀ DEI CONTRATTI DI INVESTIMENTO E BANCARI IN DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA BANCA – MILANO, 20 GIUGNO 2017 CENTRO CONGRESSI PALAZZO STELLINE, LO JUS VARIANDI NEI RAPPORTI BANCARI E FINANZIARI ALLA LUCE DEI RECENTI RICHIAMI DI BANCA D’ITALIA – MILANO, 17 MAGGIO 2017 – HOTEL PRINCIPE DI SAVOIA, La nuova disciplina dell’Anatocismo dopo la Delibera CICR. 02 marzo 2018 n. 1037 in Ex Parte Creditoris.it on line sul sito www.expartecreditoris.it; Tribunale Velletri 19 dicembre 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Sondrio 20 novembre 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Sondrio 02 novembre 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Bergamo 25 luglio 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Milano 16 febbraio 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Siracusa sez. Nel caso di specie però, come correttamente osservato dalla parte convenuta opposta, le indicazioni contenute in contratto sono esaustive e rispettose del dettato normativo poiché le disposizioni sulla trasparenza emesse dalla Banca d’Italia il 29.7.2009 prescrivevano l’indicazione dell’ISC solo per le tipologie di contratti indicati nella sezione II dell’art. 96 c.p.c. nella prima, corrispondente a quella “tradizionale”, l’utilizzazione della res da parte del concessionario, dietro versamento dei canoni all’uopo previsti, si inquadra, secondo la volontà delle parti, in una funzione di finanziamento a scopo di “godimento” del bene per la durata del contratto, conforme alla potenzialità economica del bene stesso, onde i canoni costituiscono esclusivamente il corrispettivo di tale godimento; nella seconda, invece, le parti, al momento della formazione del consenso, prevedono che il bene, avuto riguardo alla sua natura, all’uso programmato ed alla durata del rapporto, è destinato a conservare, alla scadenza contrattuale, un valore residuo particolarmente apprezzabile per l’utilizzatore, in quanto notevolmente superiore al prezzo di opzione, sicché il trasferimento del bene all’utilizzatore non costituisce, come nel leasing tradizionale, un’eventualità del tutto marginale ed accessoria, ma rientra nella funzione assegnata dalle parti al contratto.